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NUMERO 302

















































La Consulta impedisce ogni furbizia: la governabilità è possibile (se la si vuole)
La Corte ha parlato chiaro. Bastano due righe per fare una legge pienamente costi tuzionale e rispettosa di rap presentanza e governabilità.
Come era evidente sin dal dispositivo annunciato il 25 gennaio (almeno per chi volesse capire), la Consulta NON ha in alcun modo bocciato il maggioritario e la funzione della legge elettorale di cercare di garantire anche la governabilità senza stravol gere la rappresentanza. Così come NON ha bocciato il bal lottaggio, ma solo quell'as surdo ballottaggio senza so glia dove pure se votano in tre elettori il partito che prende due voti si accaparra oltre mezzo parlamento. Una follia che, sordi ad ogni sugge rimento e molto mal consigliati, Renzi e la Boschi avevano testardamente for giato.
La Consulta piuttosto vali dando un premio di maggio ranza anche a chi prende solo il 40% ha confermato la piena costituzionalità di una opzio ne maggioritaria per la go vernabilità.
"È necessario sottoli neare - scandisce la Corte - che non è il turno di ballottaggio in sé consi derato a risultare costitu zionalmente illegittimo" bensì "il modo in cui hanno concretamente di sciplinato tale turno in relazione alla Camera dei deputati" e cioè senza soglia e senza coali zioni".
Pertanto oggi è piena mente rispettoso della sentenza della Corte e anche doveroso secondo le direttive europee, con fermare la legge che si era voluta anche con il ballot taggio purchè ancorato alla circostanza che il vincente del secondo tur no abbia voti almeno corrispondenti al 40% degli elettori che hanno votato al primo (turno).
È una correzione insieme semplice e molto sostanziale sul versante democratico. Perché in questo modo si punta sul lato positivo del ballottaggio sulla sua forza democraticamente virtuosa, sulla sua capacità aggregatrice e non escludente.
In altri termini un ballottaggio con premio è senz'altro valido se il partito vincente dei due soli rimasti in gara, non sia quello che prevale grazie all'astensione di massa degli elettori, bensì quello che riesce a raccogliere anche ampi consensi tra i cittadini che al primo turno, ai fini della distribuzione propor zionale dei seggi, hanno fatto opzioni diverse.
Spazzato via anche il ritor nello che la bocciatura costituzionale sia stata dovuto all'esito del referendum es sendo rimate le due Camere. Non è assolutamente questa la motivazione della Corte. La sua bocciatura, almeno in punta di diritto, sarebbe arrivata anche con una Camera sola. Anzi ancor di più, tanto sbagliato era aver omesso la soglia al secondo turno.



Per le stesse ragioni un maggioritario con ballottaggio (e con soglia) si può e si deve fare, avendo per il Senato (che per Costituzione si elegge su base regionale) l'accortezza di stabilire che la distribuzione del premio solo nelle regioni dove il partito vincente ha effettivamente prevalso. Ed è la soluzione che la Corte esplicitamente auspica quan do da un lato conferma il premio al 40% e dall'altro augura una omogeneizza zione delle norme elettorali delle due Camere. Augurio che avrebbe ben poco senso in una prospettiva che tras curi del tutto la governabilità lasciando i residui propor zionali atteso che in tal caso a ben vedere una omogeneità ci sarebbe già.
Infine i nominati. Anche qui la Corte nelle motivazioni chiarisce quel che peraltro era già evidente con il dispositivo. Nei limiti del giudizio di costituzionalità e delle ques tioni sollevata la Consulta poteva solo limitarsi a cassare l'obbrobrio della libera scelta del pluricandidato per questo o quel collegio, ma ciò non vuol dire certo che per il resto i nominati vadano bene.
Anzi del tutto espressamente la Corte ricorda che dovreb bero essere scelti restando












L'incostituziona
litàdell'Italicum
in continuità con quella del Porcellum

La Corte costituzionale ha depositato la sentenza (n. 35 del 2017) dichiarativa dell'in costituzionalità dell'Italicum di cui possiamo quindi esami nare le motivazioni. A prima lettura, queste ci convincono.
Immaginiamo che alcuni critici dell'Italicum non saran no forse del tutto soddisfatti da una sentenza che lascia comunque in piedi aspetti discutibili della legge, come i capilista bloccati, le candi dature plurime (salva l'elimi nazione del diritto di scelta in quale collegio essere eletti) o un premio di maggioranza conseguibile al primo turno se si raggiunge il 40% dei voti.
Tuttavia, il mancato apprez zamento per alcune scelte politiche, rimesse - come pre cisa la Corte - alla discre zionalità del legislatore (insin dacabile in sede di giudizio di costituzionalità, secondo qua nto previsto dalla legge che lo disciplina), è ben diverso da un vizio di costituzionalità e su questo non poteva intervenire la Corte,rimanen-
do libero il legislatore



Scrive, infatti, la Corte, nel motivare la decisione d'incos tituzionalità: "una lista può accedere al turno di bal lottaggio anche avendo con seguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciono nostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno". Un primo turno che, in effetti, come ricorda bene la Consulta, è poi quello in base al quale sono distribuiti proporzionalmente tutti i seggi, tranne quelli della lista vincitrice del ballottaggio.
Quindi - statuisce inequivo cabilmente la sentenza - "le disposizioni censurate ripro du cono così, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n.1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previ gente". Infatti, "il legittimo perseguimento dell'obbiettivo della stabilità di governo, di sicuro interesse costitu zionale, [...] non può gius tificare uno spropor zionato sacrificio dei principi costi tuzionali di rappresen tatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificial mente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in mag gioranza assoluta."
In sostanza, l'incostituzio nalità dell'Italicum, in rela zione alla attribuzione del premio al ballottaggio, è analo ga a quella del Porcellum (dichiarata tre anni fa). Questo passaggio è molto importante perché qualche difensore dell'Italicum (non ce ne sono rimasti molti), a seguito del comunicato con cui la Consulta aveva anticipato la decisione d'incos tituzionalità indicandone sinteticamente i profili, spe rava di poter imputare questa decisione al fatto che, a seguito della bocciatura della revisione costituzionale del governo Renzi, il sistema è rimasto perfettamente bicamerale, mentre l'Italicum assegna il premio nella sola Camera dei deputati, non potendo così garantire la governabilità.
Ora, a parte che queste consi derazioni aumentano la responsabilità di chi ha appro vato una legge scommettendo - con un vero e proprio az zardo - su una Costituzione futura e incerta, la presenza di un bicameralismo perfetto aggrava le cose (perché le "disposizioni censurate produ cono una sproporzionata divaricazione tra la compo sizione di una delle due assemblee che compongono la rappresentanza politica nazionale"), ma certamente non cambia il fatto che la legge sarebbe risultata comun que incostituzionale, anche se vi fosse stata addirittura una sola Camera (cosa che nep pure l'ultima revisione costituzionale proponeva).
L'incostituzionalità, infatti, di pende anzitutto - lo ribadiamo - dalla circostanza che "una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio", realizzando "un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previ gente". Quindi un ballottaggio così concepito è comunque incostituzionale e lo sarebbe stato anche se al referendum costituzionale avesse vinto il sì.

Andrea Pertici






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fedeli al "ruolo che la Costi tuzione assegna ai Partiti quali associazioni che consen tono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazio nale"; e qui l'accenno sembra abbastanza esplicito a sistemi di partecipazione nella scelta dei capilista. Ma qui per rafforzare il bilanciamento tra rappresentanza e governa bilità, come pure la Corte sottolinea, basta ridurre l'am piezza dei collegi del primo turno, con un riparto propor zionale su base uninominale.
In definitiva la motivazione della Corte impedisce ogni furbizia. Non ci si può fare scudo dei giudici per passare improvvisamente da una impostazione super maggio ritaria ad un proporzionale del caos; e ciò solo perché nel frattempo sarebbe cresciuta la paura dell'attuale maggioran za di perdere le elezioni. Questo vorrebbe dire tradire frontalmente specifiche direttive europee che giusta mente censurano stravolgi mento delle impostazioni di fondo delle leggi elettorali in vista del voto. Pertanto piuttosto che far finta di piangere sul caos che un pro porzionale di risulta produr rebbe, bastano due righe per salvare insieme governabilità e rappresentanza; evitando anche la spiacevole immagine di un allegro voltafaccia dal solo per contingenti conve nienze. O malcelate paure.
 
Gianluigi Pellegrino











di fare tutte le modifiche che riterrà (si spera - dopo molti anni - in conformità con la Costituzione).
Nella valutazione della costituzionalità dell'Italicum, peraltro, la Consulta aveva di fronte un precedente di portata storica: la sentenza n.1 del 2014 sull'incostitu zionalità (anche in quel caso parziale) del Porcellum, alla quale ci pare si sia puntualmente attenuta, tanto che la decisione non ci sor prende.
Nella sentenza n.1 del 2014, infatti, la Corte riteneva incos tituzionale un premio di maggioranza in assenza di una soglia minima, perché in questo modo non ci si limi tava a "introdurre un cor rettivo" al sistema "propor zionale", "in vista del legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggio ranze parlamentari e quindi di stabili governi", ma si rovesciava "la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore", che era quella proporzionale (co me per l'Italicum, secondo quanto ribadito più volte dalla Corte nella sentenza n. 36 del 2017).
Ora, l'introduzione, con l'Italicum, della soglia del 40% per ottenere il premio risulta alla Corte ragionevole, ritenendosi rientrare nella discrezionalità del legislatore che certamente potrebbe in futuro anche modificare questa soglia, considerando che certamente non incappe rebbe nell'incostituzionalità alzandola mentre potrebbe incapparvi abbassandola.
Il problema dell'Italicum - come scrivevamo due anni fa - è che se nessuno merita il premio (non raggiungendo la soglia prevista) glielo si vuole dare lo stesso, sempre e comunque, a prescindere dai voti ottenuti dagli elettori.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Se non abbiamo compreso male e se l'artico -lo risponde al vero "parrebbe che" un nostro suggerimento contenuto nel numero 291 del 01 febbraio 2017 in ordine al destino della scuola elementare di via DeAmicis sia stato in parte accolto. Scrivevamo che a nostro avviso il Comune dovrebbe  prendersi l'onere di proporre alla San G. Bosco  uno scambio di edifici e spazi in reciproco affitto. Il Comune mette a dispo sizione della SGB le vecchie Rodari e  il giar dino a sud, chiedendo al parroco di affittare anche la zona verde adesso sottoutilizzata per la maggior parte del tempo.
In buona sostanza il Comune finanzia dei lavori sul proprio edificio (in via DeAmicis)  che verrà usato dalla materna e dal nido e nel contempo alloggia certi suoi servizi (magari anche l'uffico comunale dei servizi) nell'edificio di via Roma. Adesso speriamo che per un buon futuro dei bambini curnesi anche l'edificio sia trasformato in nido e scuola materna. Mica per dare ragione a noi ma per il bene di "loro". Nulla di rivoluzionario: solo buon -senso.




















































































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