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La Consulta impedisce ogni furbizia: la governabilità è possibile (se la si vuole)
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La Corte ha parlato chiaro. Bastano due righe per fare una legge
pienamente costi tuzionale e rispettosa di rap presentanza e
governabilità.
Come era evidente sin dal dispositivo annunciato il 25 gennaio (almeno
per chi volesse capire), la Consulta NON ha in alcun modo bocciato il
maggioritario e la funzione della legge elettorale di cercare di
garantire anche la governabilità senza stravol gere la rappresentanza.
Così come NON ha bocciato il bal lottaggio, ma solo quell'as surdo
ballottaggio senza so glia dove pure se votano in tre elettori il
partito che prende due voti si accaparra oltre mezzo parlamento. Una
follia che, sordi ad ogni sugge rimento e molto mal consigliati, Renzi
e la Boschi avevano testardamente for giato.
La Consulta piuttosto vali dando un premio di maggio ranza anche a chi
prende solo il 40% ha confermato la piena costituzionalità di una opzio
ne maggioritaria per la go vernabilità.
"È necessario sottoli neare - scandisce la Corte - che non è il turno di ballottaggio in sé consi derato a risultare costitu zionalmente illegittimo" bensì "il
modo in cui hanno concretamente di sciplinato tale turno in relazione
alla Camera dei deputati" e cioè senza soglia e senza coali zioni".
Pertanto
oggi è piena mente rispettoso della sentenza della Corte e anche
doveroso secondo le direttive europee, con fermare la legge che si era
voluta anche con il ballot taggio purchè ancorato alla circostanza che
il vincente del secondo tur no abbia voti almeno corrispondenti al 40%
degli elettori che hanno votato al primo (turno).
È una correzione insieme semplice e molto sostanziale sul versante
democratico. Perché in questo modo si punta sul lato positivo del
ballottaggio sulla sua forza democraticamente virtuosa, sulla sua
capacità aggregatrice e non escludente.
In altri termini un
ballottaggio con premio è senz'altro valido se il partito vincente dei
due soli rimasti in gara, non sia quello che prevale grazie
all'astensione di massa degli elettori, bensì quello che riesce a
raccogliere anche ampi consensi tra i cittadini che al primo turno, ai
fini della distribuzione propor zionale dei seggi, hanno fatto opzioni
diverse.
Spazzato via anche il ritor nello che la bocciatura costituzionale sia
stata dovuto all'esito del referendum es sendo rimate le due Camere.
Non è assolutamente questa la motivazione della Corte. La sua
bocciatura, almeno in punta di diritto, sarebbe arrivata anche con una
Camera sola. Anzi ancor di più, tanto sbagliato era aver omesso la
soglia al secondo turno.
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Per
le stesse ragioni un maggioritario con ballottaggio (e con soglia) si
può e si deve fare, avendo per il Senato (che per Costituzione si
elegge su base regionale) l'accortezza di stabilire che la
distribuzione del premio solo nelle regioni dove il partito vincente ha
effettivamente prevalso. Ed è la soluzione che la Corte esplicitamente
auspica quan do da un lato conferma il premio al 40% e dall'altro
augura una omogeneizza zione delle norme elettorali delle due Camere.
Augurio che avrebbe ben poco senso in una prospettiva che tras curi del
tutto la governabilità lasciando i residui propor zionali atteso che in
tal caso a ben vedere una omogeneità ci sarebbe già.
Infine i nominati. Anche qui la Corte nelle motivazioni chiarisce quel
che peraltro era già evidente con il dispositivo. Nei limiti del
giudizio di costituzionalità e delle ques tioni sollevata la Consulta
poteva solo limitarsi a cassare l'obbrobrio della libera scelta del
pluricandidato per questo o quel collegio, ma ciò non vuol dire certo
che per il resto i nominati vadano bene.
Anzi del tutto espressamente la Corte ricorda che dovreb bero essere scelti restando
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L'incostituziona
litàdell'Italicum
in continuità con quella del Porcellum
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La Corte costituzionale ha depositato la sentenza (n. 35 del 2017)
dichiarativa dell'in costituzionalità dell'Italicum di cui possiamo
quindi esami nare le motivazioni. A prima lettura, queste ci convincono.
Immaginiamo che alcuni critici dell'Italicum non saran no forse del
tutto soddisfatti da una sentenza che lascia comunque in piedi aspetti
discutibili della legge, come i capilista bloccati, le candi dature
plurime (salva l'elimi nazione del diritto di scelta in quale collegio
essere eletti) o un premio di maggioranza conseguibile al primo turno
se si raggiunge il 40% dei voti.
Tuttavia, il mancato apprez zamento per alcune scelte politiche,
rimesse - come pre cisa la Corte - alla discre zionalità del
legislatore (insin dacabile in sede di giudizio di costituzionalità,
secondo qua nto previsto dalla legge che lo disciplina), è ben diverso
da un vizio di costituzionalità e su questo non poteva
intervenire la Corte,rimanen-
do libero il legislatore
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Scrive, infatti, la Corte, nel motivare la decisione d'incos tituzionalità: "una
lista può accedere al turno di bal lottaggio anche avendo con seguito,
al primo turno, un consenso esiguo, e ciono nostante ottenere il
premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito
sulla base dei voti ottenuti al primo turno". Un primo turno
che, in effetti, come ricorda bene la Consulta, è poi quello in base al
quale sono distribuiti proporzionalmente tutti i seggi, tranne quelli
della lista vincitrice del ballottaggio.
Quindi - statuisce inequivo cabilmente la sentenza - "le
disposizioni censurate ripro du cono così, seppure al turno di
ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello che questa Corte
aveva individuato, nella sentenza n.1 del 2014, in relazione alla
legislazione elettorale previ gente". Infatti, "il
legittimo perseguimento dell'obbiettivo della stabilità di governo, di
sicuro interesse costitu zionale, [...] non può gius tificare uno
spropor zionato sacrificio dei principi costi tuzionali di rappresen
tatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificial mente una
lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in
mag gioranza assoluta."
In sostanza, l'incostituzio nalità dell'Italicum, in rela zione alla
attribuzione del premio al ballottaggio, è analo ga a quella del
Porcellum (dichiarata tre anni fa). Questo passaggio è molto importante
perché qualche difensore dell'Italicum (non ce ne sono rimasti molti),
a seguito del comunicato con cui la Consulta aveva anticipato la
decisione d'incos tituzionalità indicandone sinteticamente i profili,
spe rava di poter imputare questa decisione al fatto che, a seguito
della bocciatura della revisione costituzionale del governo Renzi, il
sistema è rimasto perfettamente bicamerale, mentre l'Italicum assegna
il premio nella sola Camera dei deputati, non potendo così garantire la
governabilità.
Ora, a parte che queste consi derazioni
aumentano la responsabilità di chi ha appro vato una legge scommettendo
- con un vero e proprio az zardo - su una Costituzione futura e
incerta, la presenza di un bicameralismo perfetto aggrava le cose
(perché le "disposizioni censurate produ cono una sproporzionata
divaricazione tra la compo sizione di una delle due assemblee che
compongono la rappresentanza politica nazionale"), ma certamente non
cambia il fatto che la legge sarebbe risultata comun que
incostituzionale, anche se vi fosse stata addirittura una sola Camera
(cosa che nep pure l'ultima revisione costituzionale proponeva).
L'incostituzionalità, infatti, di pende anzitutto - lo ribadiamo -
dalla circostanza che "una lista può accedere al turno di ballottaggio
anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e
ciononostante ottenere il premio", realizzando "un effetto distorsivo
analogo a quello che questa Corte aveva individuato, nella sentenza n.
1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previ gente".
Quindi un ballottaggio così concepito è comunque incostituzionale e lo
sarebbe stato anche se al referendum costituzionale avesse vinto il sì.
Andrea Pertici
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fedeli
al "ruolo che la Costi tuzione assegna ai Partiti quali associazioni
che consen tono ai cittadini di concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazio nale"; e qui l'accenno sembra abbastanza
esplicito a sistemi di partecipazione nella scelta dei capilista. Ma
qui per rafforzare il bilanciamento tra rappresentanza e governa
bilità, come pure la Corte sottolinea, basta ridurre l'am piezza dei
collegi del primo turno, con un riparto propor zionale su base
uninominale.
In definitiva la motivazione della Corte impedisce ogni furbizia. Non
ci si può fare scudo dei giudici per passare improvvisamente da una
impostazione super maggio ritaria ad un proporzionale del caos; e ciò
solo perché nel frattempo sarebbe cresciuta la paura dell'attuale
maggioran za di perdere le elezioni. Questo vorrebbe dire tradire
frontalmente specifiche direttive europee che giusta mente censurano
stravolgi mento delle impostazioni di fondo delle leggi elettorali in
vista del voto. Pertanto piuttosto che far finta di piangere sul caos
che un pro porzionale di risulta produr rebbe, bastano due righe per
salvare insieme governabilità e rappresentanza; evitando anche la
spiacevole immagine di un allegro voltafaccia dal solo per contingenti
conve nienze. O malcelate paure.
Gianluigi Pellegrino
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di fare tutte le
modifiche che riterrà (si spera - dopo molti anni - in conformità con
la Costituzione).
Nella
valutazione della costituzionalità dell'Italicum, peraltro, la Consulta
aveva di fronte un precedente di portata storica: la sentenza n.1 del
2014 sull'incostitu zionalità (anche in quel caso parziale) del
Porcellum, alla quale ci pare si sia puntualmente attenuta, tanto che
la decisione non ci sor prende.
Nella sentenza n.1 del 2014,
infatti, la Corte riteneva incos tituzionale un premio di maggioranza
in assenza di una soglia minima, perché in questo modo non ci si limi
tava a "introdurre un cor rettivo" al sistema "propor zionale", "in
vista del legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili
maggio ranze parlamentari e quindi di stabili governi", ma si
rovesciava "la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso
legislatore", che era quella proporzionale (co me per l'Italicum,
secondo quanto ribadito più volte dalla Corte nella sentenza n. 36 del
2017).
Ora, l'introduzione, con l'Italicum, della soglia del 40% per
ottenere il premio risulta alla Corte ragionevole, ritenendosi
rientrare nella discrezionalità del legislatore che certamente potrebbe
in futuro anche modificare questa soglia, considerando che certamente
non incappe rebbe nell'incostituzionalità alzandola mentre potrebbe
incapparvi abbassandola.
Il problema dell'Italicum - come scrivevamo due anni fa - è che se
nessuno merita il premio (non raggiungendo la soglia prevista) glielo
si vuole dare lo stesso, sempre e comunque, a prescindere dai voti
ottenuti dagli elettori.
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